Come funziona

Chi intende promuovere il procedimento di mediazione deve presentare una domanda attraverso la compilazione e la sottoscrizione del relativo modulo da inviare a mezzo fax, pec o raccomandata a/r ai seguenti recapiti

iscmediazione@legalmail.it

 

Bergamo

Via Masone n. 11 - c.a.p. 24121

In virtù di quanto previsto dal nuovo art. 4 del D.Lgs. n. 28/2010, la domanda di mediazione può essere presentata solo presso un Organismo avente sede nel luogo del Giudice territorialmente competente per la controversia.

 

Le sedi I.S.C. accreditate sono al momento le seguenti:

  • Bergamo, via Masone n. 11
  • Brescia, via Cipro n. 1
  • Milano, Corso di Porta Vittoria n. 28 (c/o Mediamo s.r.l.)
  • Monza, via Segreino n. 12 (c/o ME.CO. s.r.l.)
  • Gallarate (VA), via C. Noè n. 45 (c/o ME.CO. s.r.l.)

 

Avvio della procedura di mediazione

Al momento della presentazione della domanda la Parte istante è tenuta a versare le spese di avvio di € 40,00 oltre IVA per le liti fino ad un valore di € 250.000, e di € 80,00 per quelle di valore superiore.

La Segreteria, dopo gli adempimenti preliminari e comunque entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, comunica alle Parti invitate l’avvenuta ricezione della domanda e la data del primo incontro precisando che lo stesso si terrà comunque anche in caso di mancata adesione.

La Parte invitata in mediazione che intenda partecipare al procedimento è invitata a formalizzare la sua adesione in forma libera o attraverso la compilazione e sottoscrizione dell'apposita modulistica scaricabile dal sito internet dell'Istituto o disponibile presso le sedi.

Anche la Parte aderente, al momento del deposito dell'adesione, è tenuta al versamento delle spese di avvio di € 40,00 oltre IVA per le liti fino ad un valore di € 250.000, e di € 80,00 per quelle di valore superiore.

Nel caso una o entrambe le parti siano costituite da più centri di interesse, Le spese di avvio andranno riconosciute per ognuno di essi.

 

E' obbligatoria l'assistenza di un avvocato.

Resta ferma la possibilità per le Parti di avviare il procedimento di mediazione con una domanda congiunta attraverso la compilazione, sottoscrizione ed invio del relativo modulo. Anche in questo caso ciascuna Parte è tenuta al versamento delle spese di avvio.

 

Svolgimento della mediazione

Durante il primo incontro preliminare, il Mediatore chiarisce alle Parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione. Invita poi le Parti ad esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, nel caso positivo, redige un verbale positivo cui segue l'effettivo svolgimento della mediazione. 

In caso di mancato accordo all'esito del primo incontro preliminare, nessun compenso e/o spesa sono dovuti all'Organismo di mediazione, se non le spese vive documentate relative ai diritti di notifica.

Salvo diverso accordo tra le Parti, il procedimento di mediazione non può avere una durata superiore a tre mesi.

Se è raggiunto un accordo, il Mediatore forma il relativo processo verbale. Quando l'accordo non è raggiunto, il Mediatore può formulare una proposta di conciliazione. In ogni caso, il Mediatore formula una proposta di conciliazione se le Parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento.

L'accordo che sia stato sottoscritto dalle Parti e dagli Avvocati costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, il Giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile.

E' previsto che, In caso di mediazione cd. obbligatoria, il Giudice condanni la Parte che non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.

 

Benefici fiscali della mediazione

Il D.Lgs. 28/2010 prevede alcuni importanti benefici fiscali. In particolare:

- un credito d'imposta per le indennità corrisposte all'Organismo che è pari ad un massimo di Euro 500,00 in caso di successo della mediazione e di Euro 250,00 in caso di insuccesso della mediazione (art. 20);

- l'esenzione di tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di mediazione da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura, ivi, quindi, le imposte ipotecarie e catastali in caso di accordi aventi ad oggetto immobili e, più in generale, diritti reali (art. 17, comma 2)

- l'esenzione del verbale di accordo dall'imposta di registro entro il limite di valore di Euro 50.000,00 altrimenti l'imposta è dovuta per la parte eccedente (art. 17, comma 3).